martedì, Luglio 16, 2024

GARE D’APPALTO: la segretezza dell’offerta e le modalità di sigillatura del plico.

La Sentenzan°319 del 21.1.2013 del Consiglio di Stato, ha ribadito che la sigillatura dei plichi può essere garantita anche senza l’utilizzo della ceralacca.

Tale sentenza ha fatto chiarezza su un ricorso presentato da un’Impresa, risultata seconda in graduatoria che aveva presentato un ricorso sulle modalità di sigillatura delle offerte .

Ebbene, la suddetta Sentenza del Consiglio di Stato, ha ribadito che alla luce del criterio valutativo introdotto dal comma 1-bis dell’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, deve ritenersi necessaria e sufficiente una modalità di sigillatura del plico tale da impedire che il plico potesse essere aperto e manomesso,  senza che ne restasse traccia visibilità.

Anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente, in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico.

 A tal fine, l’uso di un sigillo in ceralacca, secondo la detta Sentenza, non può ritenersi strumento esclusivo indispensabile per impedirne la manomissione del plico.

L’adempimento formale imposto alle imprese concorrenti è limitato ai lembi della busta chiusi dall’utilizzatore, con esclusione di lembi preincollati dal fabbricante ma è da utilizzare una modalità di sigillatura, di per sé, idonea a prevenire eventuali manomissioni.

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