martedì, Luglio 16, 2024

GARE D’APPALTO: da una sentenza del Tar, le irregolarità della cauzione provvisoria sono sanabili

La Sentenza n. 16 del 03/01/2013 del Tar Lazio, ha accolto un ricorso di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, escluso per inidoneità, poichè la cauzione provvisoria era risultata carente della sottoscrizione dell’Istituto cauzionante e del partecipante alla gara.

Infatti, l’Amministrazione aveva riscontrato l’incompletezza della polizza fideiussoria e, in particolare, la mancanza della seconda pagina contenente la firma dell’istituto garante,

La Sentenza suddetta, seppur analizzando quanto previsto dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in particolare con quanto sostenuto  nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, recante “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici” per la quale è prevista l’esclusione del concorrente per mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero per la la mancata sottoscrizione da parte del garante della stessa.

Richiamando la Sentenzadel Consiglio di  Stato, Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 493, il Tar , ha ribadito che “la disposizione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici impone una diversa interpretazione dell’art. 75, che valorizza la diversa formulazione letterale del comma6, inrelazione al comma 8, e rende evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara”.

Pertanto mediante tale Sentenza si è ribadito che la mancata sottoscrizione di tale atto, può essere sanabile mediante integrazione e quindi rendere nulla la clausola del bando che prevedeva l’esclusione per suddetta motivazione

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