martedì, Luglio 16, 2024

GARE D’APPALTO : attenzione alla dichiarazioni in caso di Associazione Temporanea d’Impresa o di Raggruppamento

Dal Consiglio di Stato una sentenza interessante, avente per oggetto l’obbligo di specificare le parti del servzio oggetto di affidamento che saranno eseguite da parte delle singole Imprese associate.

E’ la Sentenza n° 26 del 5 luglio 2012.

Questa in ottemperanza anche di quanto previsto dall’articolo 46 comma 1 bis del D. Lgs 163/2006, per cui secondo tale sentenza, l’obbligo di dichiarazione, dovrà ritenersi assolto nel caso di indicazione in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evidente anche il riparto esatto di esecuzione tra le varie imprese associate.

L’indicazione quantitativa va dichiarata  in termini percentuali, in funzione delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole Imprese, chiaramente tenendo conto della natura dei servizi, della idoneità a svolgere gli stessi ed a consentire in modo chiaro l’individuazione dell’oggetto e della entità delle prestazioni eseguite dalle singole imprese associate.

Pertanto con la suddetta sentenza si va a regolare l’istituto dell’Associazione Temporanea di Imprese, con l’esclusione dalle procedure di affidamento dei concorrenti che non hanno presentato dichiarazione di intenti sulle quote dei lavori da eseguirsi dai singoli associati.

Altresì serve ad evitare che possano entrare in Raggruppamento, Imprese che non abbiano i requisiti per eseguire i servizi o i lavori.

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