martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO:  no al  criterio del prezzo più basso, per i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

criterio del prezzo più basso per i servizi di coordinamento per la sicurezza; GARE DI APPALTO

Può essere utilizzato, nelle gare di appalto, il criterio del prezzo più basso per i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di importo superiore ai 140.000 Euro? E’ questo in sintesi, quanto sottoposto all’Anac, da un’istanza di parere di precontenzioso presentata dall’ OICE. Vediamo i fatti: per un incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, una Stazione Appaltante aveva avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il criterio di affidamento, posto in essere nella procedura, era quello del prezzo più basso, il che aveva causato un’ Istanza di parere di precontenzioso dell’OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica, che contestava gli atti della procedura di gara in oggetto, nella parte in cui prevedevano il criterio di aggiudicazione, ovvero del prezzo più basso in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa . In particolare essendo un servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 140.000,00 euro, il criterio, ai sensi del Nuovo Codice Appalti, doveva essere quello del criterio di aggiudicazione mediante l’ offerta economicamente più vantaggiosa. L’Anac da parte sua, con il parere di precontenzioso UPREC-PRE-732-2023-S-PREC DIR del 13 Ottobre 2023, evidenziava come il comma 2 dell’articolo 108 del Decreto Legslativo 31.3.2023 n°36, prevede che per servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro, quale quello di specie, devono obbligatoriamente essere aggiudicati mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Diversamente il comma 3 dell’articolo 108 del Decreto Legslativo 31.3.2023 n°36, prevede la facoltà, per le Stazioni Appaltanti, di utilizzare il criterio del minor prezzo, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta densità di manodopera. Ma come concludeva, il parere dell’Anac, non è possibile riconoscere ai servizi di ingegneria ed, in particolare, al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la natura di servizio standardizzato.

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