martedì, Luglio 16, 2024

GARE D’APPALTO – Bandi di gara : vi deve essere congruenza tra l’oggetto della gara ed i requisiti richiesti.

E’ quanto affermato da una sentenza del Tar  la n°985 del 12.7.2012.

Tale sentenza accogliendo il ricorso di un concorrente, ha evidenziato la mancanza di proporzione e congruenza, tra l’oggetto dell’affidamento ed i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa.

In particolare, il contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, riguarda la richiesta ai partecipanti alla gara, di un fatturato globale,  realizzato complessivamente negli ultimi quattro esercizi finanziari approvati, pari ad un importo  ben sei volte superiore a quello posto a base d’asta per l’appalto in gara.

Un ulteriore requisito richiesto, era quello di aver effettuato un servizio identico a quello oggetto della gara.

Inoltre, sono evidenziate nella sentenza la violazione del principio della  massima partecipazione alle gare pubbliche, mediante la richiesta di essersi cimentati in servizi identici, a quello oggetto di  gara, oltre al necessario possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica in capo interamente all’impresa mandataria, qualora vi fosse un’associazione temporanea di imprese, introducendo di fatto un divieto di cumulo esteso a tutti i requisiti in parola nel caso di un siffatto raggruppamento.

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