La deliberazione Anac n° 341 del 5 aprile 2018, è stata redatta a seguito di un’ Istanza di parere di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016.
In particolare, l’istanza presentata da un’impresa classificatasi seconda in una gara di appalto che ha lamentato l’illegittimità della verifica positiva di congruità formulata dalla Stazione Appaltante.
In particolare l’Anac ha considerato che l’Impresa aggiudicataria, sia nei giustificativi alla propria offerta economica presentata e sia nelle altre indicazioni, non ha evidenziato alcuna quotazione delle spese generali.
Inoltre dalla deliberazione suddetta, si evince che la Stazione Appaltante ha il dovere di valutare la congruità dell’offerta economica, in relazione a:
• ai costi del personale e della sicurezza aziendale;
• all’incidenza dell’utile di gestione, anche in relazione alle spese generali.
Pertanto la stazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in ordine alle spese generali, per cui l’Anac considera il suddetto procedimento di verifica delle congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sia viziato da un difetto di istruttoria, ribadendo che:
• il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione;
• anche l’Anac non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di gara.
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