martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: nei Raggruppamenti Temporanei di concorrenti si possono sostituire mandataria o mandante? Quando?

Il comma 9 dell’articolo 48, del D. Lgs 50/2016 e smi, vieta qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quelli risultani in sede di offerta. Le sole deroghe previste sono quelle previste ai commi 17 e 18 del suddetto articolo che sono le seguenti:

in caso di fallimento;
in caso di liquidazione coatta amministrativa;
in caso di amministrazione controllata;
in caso di amministrazione straordinaria;
in caso di concordato preventivo della mandataria o di una mandante.
Qualora i casi suddetti siano l’impresa mandataria, la Stazione Appaltante può scegliere di  proseguire il rapporto contrattuale con altro soggetto del raggruppamento che abbia i relativi requisiti di qualificazione, ovvero può recedere dal contratto.

Qualora riguardino invece l’impresa mandante, la mandataria può indicare un altro soggetto in possesso dei requisiti che subentri alla mandante.

E’ fondamentale ribadire che nei Raggruppamenti Temporanei è possibile sostituire mandataria o mandante solo e soltanto se:

le imprese rimanenti abbiano comunque i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni da eseguire;
non vi sia alcuna elusione di possesso di un requisito di partecipazione alla gara.

Leggi anche: GARE DI APPALTO: quali sono le imprese cooptate? o anche DECRETO SBLOCCA CANTIERI: le novità sul calcolo matematico dell’anomalia per le gare di appalto.

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