martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: dall’Anac un parere sulla valutazione dei giustificativi.

Dalla delibera Anac n° 341 del 5 aprile 2018, viene un giudizio sulla valutazione dei giustificativi delle offerte anomale nelle gare di appalto.
La deliberazione di cui sopra, è stata redatta a seguito di un’ istanza di parere di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016.
In particolare, la stessa è il frutto di un’istanza presentata da un’impresa classificatasi seconda in una gara, ma che lamentava l’illegittimità della verifica positiva di congruità, formulata dalla Stazione Appaltante.
In particolare, l’Anac, ha evidenziato che, l’Impresa aggiudicataria, non ha citato, sia nei giustificativi relativi alla propria offerta economica presentati, sia nelle altre indicazioni, alcuna quotazione delle spese generali.
Per cui, dalla deliberazione suddetta si evince che, la Stazione Appaltante, ha il dovere di valutare la congruità dell’offerta economica, in relazione ai seguenti parametri:
• costi per il personale e per la sicurezza aziendale;
• incidenza dell’utile di gestione, anche in relazione alle spese generali.
Pertanto, la Stazione Appaltante, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in ordine alle spese generali, pertanto l’Anac, considera che il suddetto procedimento di verifica delle congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sia viziato da un difetto di istruttoria, ribadendo che:
• il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione;
• e che anche per l’Anac non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di gara.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here