L’art 95 c 10 del D Lgs 18.5.18 n°50, conferma che nelle gare di appalto, l’offerta economica del concorrente deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali.
A tal proposito, come previsto al comma 5 lett. d) dell’articolo 97 di detto Codice degli Appalti, le Stazioni Appaltanti provvedono a verificare il rispetto dei costi della manodopera stessa.
Cosa succede se l’operatore non indica in fase di offerta i costi della manodopera?
A tal proposito vi e è una delibera dell’Anac, la n° 417 del 2.5.2018, la quale conferma quanto segue in merito:
“il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio;
la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera”.
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