martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: I progetti in gara devono essere valutati con prezzari aggiornati

Architetto e operaio in galleria

 

 

 

 

 

 

Le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad aggiornare i propri prezziari annualmente.

E’ quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 133 del D Lgs. 163/06,focalizzando, in particolare, l’attenzione a tutti quei prezzi di lavorazioni che siano stati oggetto di significative variazioni di costo.

Qualora una Stazione Appaltante non ha un proprio prezzario, ne può utilizzare quello di riferimento di altri soggetti istituzionali, tipo le Regioni, i Provveditorati etc.,ma l’utilizzo deve essere sempre quello di versione aggiornata.

Tale dato è fondamentale, per cui ,ogni prezzario deve essere aggiornato annualmente e le Stazioni Appaltanti devono poterlo utilizzare per l’approvazione dei progetti.

A tal proposito, è utile ricordare che ogni prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere utilizzato transitoriamente fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Sull’argomento è intervenuta anche l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) la quale ha richiamato l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sull’argomento in epigrafe.

In particolare, l’AVCP  ha evidenziato l’obbligo, per le Stazioni Appaltanti, di  inviare in gara progetti i cui importi siano calcolati con prezzi aggiornati, al fine di evitare contenziosi sull’argomento.

Inoltre l’AVCP ha ribadito che il mancato aggiornamento dei prezzi in un progetto, può portare all’annullamento del bando di gara.

E’ da censurarsi, quindi, da parte delle Stazioni Appaltanti, qualsiasi comportamento volto all’utilizzo di prezzari non aggiornati, anche se  precedenti a quelli aggiornati e ribadisce il dovere per le stesse Stazioni Appaltanti, di utilizzare il prezzario vigente nel momento dell’approvazione del progetto.

Pertanto, è fondamentale l’utilizzo del prezzario aggiornato per l’approvazione di un progetto, mentre per il tempo che intercorre tra l’approvazione del progetto e l’indizione della gara, il mancato aggiornamento dei prezzi non può causare l’annullamento del bando.

(Riproduzione Riservata)

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