martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: la verifica delle anomalie va elaborata dal Responsabile del Procedimento?

Nell’ambito dei procedimenti di gara, in tema di verifica delle offerte anomale,  ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. spetta alla stazione appaltante la verifica delle offerte anomale e che ai sensi dell’articolo 77, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , alla commissione di gara non può essere demandata la verifica delle offerte anomale. Altresì, le Linee Guida n°3 , nel capitolo sulla funzione del Responsabile Unico del Procedimento, riportano che spetta al Responsabile Unico del Procedimento, nelle gare di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica della congruità delle offerte.
Ebbene con la Sentenza Tar Campania n°4884 del 19.10.2017, è emerso che nelle aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso , le giustificazioni delle anomalie dell’offerta devono essere valutate dal Responsabile Unico del Procedimento e non dalla commissione di gara.
Diversamente nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile Unico del Procedimento verifica la congruità delle offerte con l’ausilio della commissione di gara, il cui parere risulterà non vincolante ai fini dell’aggiudicazione e può essere pregiudizievole, il mancato ricorso a tale Commissione come rilevato dal Tribunale. Nella suddetta sentenza è emersa appunto, la criticità della mancata richiesta di supporto nella valutazione delle anomalie alla commissione seppur non vincolante.
In particolare, la sentenza afferma che:
Il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l’esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere non vincolante della Commissione esaminatrice. Nel caso di specie tale passaggio procedimentale non si è verificato, avendo assunto il RUP la decisione in pena autonomia senza consultare la Commissione esaminatrice e per questo motivo la valutazione di anomalia si palesa illegittima.

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