martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA E LAVORI: l’istituto dell’avvalimento con le modifiche proposte dall’Anac.

Un documento dell’Anac di proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 ,volto a disciplinare, tra l’altro, i casi e le modalità di avvalimento di cui all’art. 89 del codice.
Ricordiamo  che  l’avvalimento è un istituto per il quale un operatore economico («impresa ausiliata») ottiene da un altro soggetto (‹‹impresa ausiliaria››) la messa a disposizione dei requisiti richiesti per la partecipazione a una procedura di affidamento.
L’oggetto dell’Avvalimento può riguardare svariati  tipi di capacità tecnica, finanziaria etc, come:
• I requisiti di capacità economica, professionale, tecnica e finanziaria di un Operatore Economico;
• La possibilità, per l’impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all’effettiva messa a disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all’esecuzione del contratto.
E’ fondamentale che per l’istituto dell’avvalimento, le risorse oggetto dell’avvalimento, sono determinate o determinabili e dettagliatamente individuate nel contratto di avvalimento,
Vediamo i punti essenziali, descritti nel documento-proposta che dovrebbero essere contenuti in un contratto di avvalimento:
• la durata del contratto;
• i requisiti e le risorse che sono messe a disposizione, che devono essere determinati o determinabili, tali da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell’impresa ausiliata;
• se l’impresa ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;  ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto;
In tale proposta, sono altresì analizzate una serie di – “Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l’esecuzione del contratto”
Vediamole:
gli approfondimenti sugli avvalimenti frazionati:
a tal proposito si ribadisce che:
• La possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie prevista dall’art. 89, comma 6, del codice, può essere esclusa, in sede di gara, nel caso di prestazioni che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità non ottenibile con la somma di capacità inferiori
• l’amministrazione aggiudicatrice in detto caso può legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione, da indicare in termini di classifica minima, sia raggiunto da un operatore economico unico
• ovvero l’amministrazione aggiudicatrice  può richiedere che  facendo riferimento a un numero limitato di operatori economici, fornendone chiaramente  adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre oppure nel bando di gara.
Sono fondamentali gli approfondimenti sugli avvalimenti a cascata:
• Si ha un avvalimento a cascata, quando un’impresa ausiliaria si avvale a sua volta dei requisiti di un’altra impresa.
• L’avvalimento a cascata è vietato ai sensi dell’art. 89, comma 6, del codice degli appalti;
•  Rientra in questa tipologia il caso in cui l’impresa consorziata indicata come esecutrice si avvalga dei requisiti di un’impresa non appartenente al consorzio.
Sono fondamentali anche gli approfondimenti sugli avvalimenti prestato a favore di più imprese che prevede che :
• sia evitata la contemporanea messa a disposizione delle medesime risorse in favore di più imprese ausiliate;
• della medesima impresa ausiliaria possono avvalersi più operatori economici (restando il divieto previsto dall’art. 89, comma 7, del codice);
•  Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato sia ammessa la contemporanea messa a disposizione delle medesime risorse in favore di più imprese ausiliate;
• In quest’ultimo speciale caso in cui un’ausiliare possa prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, lo stesso deve essere esplicitamente indicato nel bando, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.

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