martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: novità nelle offerte oltre agli oneri aziendali i costi della manodopera.

Bagger auf einer Baustelle. Baggerschaufel mit Erde, Erdarbeiten.

Il nuovo comma 10 dell’articolo 95 del Dlgs 50/2016 come coordinato con il correttivo Dlg 56/2016, prevede che, la Stazione Appaltante debba verificare, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, i costi indicati relativamente alla manodopera e verificare, in particolare quanto previsto dall’articolo 95, comma 5 lett. d). del suddetto decreto Legislativo.
Ricordiamo che il costo del personale, secondo quest’ultimo comma, non deve essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.
Ricordiamo che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezziari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
Nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.
Per cui il nuovo adempimento per le Imprese e per le Stazioni Appaltanti, è per le prime indicare in fase di offerta i costi dettagliati della manodopera, mentre per le seconde vi è la verifica, propedeutica all’aggiudicazione di una gara, puntuale dell’importo indicato come costo della manodopera dalle imprese nelle offerte redatte in fase di gara. Essi, devono essere conformi ai minimi salariali riportati nelle apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il controllo della Stazione Appaltante va effettuato sia sulla congruità della dichiarazione dell’impresa, in relazione al costo orario suddiviso per la tipologia di manodopera (operaio comune, qualificato, specializzato) per il numero di ore previsto per l’appalto, ma anche sugli oneri aziendali, come già era previsto precedentemente al Decreto legislativo correttivo suddetto.
Se tale verifica dovesse far emergere sospetti, potrebbe aprirsi un processo di verifica dell’anomalia delle offerte, che rallenterebbero inevitabilmente i processi espletamento degli affidamenti.


 

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here