martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: la mancata iscrizione alle white list comporta l’esclusione dalla gara

GARE DI APPALTO

E’ quanto ribadito dalla Delibera Anac n° 294 del 27.6.2023 intitolata “ Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 – Procedura aperta per l’affidamento progettazione esecutiva e lavori mediante offrta economicamente più vantaggiosa. In particolare, a seguito dell’espletamento di una procedura di gara, il secondo classificato, mediante istanza all’Anac, aveva contestato a mancata iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente per la società aggiudicataria dell’appalto. A questo, la Stazione Appaltante, ha risposto che nessuno degli atti di gara prevedeva, tra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’obbligo di iscrizione nelle white list per i concorrenti. Tale obbligo, da l’iscrizione alla white list, ricordiamo è un requisito fondamentale per alcuni tipi di appalto dove vi sono lavorazioni in settori a a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, e questo sia che la prestazione sia un’attività prevalente nell’appalto, sia che rappresenti una prestazione secondaria. Come indicato dall’Anac, nelle Gare di Appalto, il bando di gara, qualora vi siano lavorazioni riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, (es. Noleggi a caldo, Movimenti di Terra, Calcestruzzi etc), prevede che l’operatore economico deve richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente e che soprattutto la stazione appaltante, è tenuta ad accertare che l’impresa che partecipa alla procedura di affidamento, dichiari di essere iscritta all’interno delle suddette liste. L’iscrizione alle suddette white list, deve essere posseduto dal solo operatore economico che deve svolgere la prestazione, che può essere l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. Per cui, l’Anac, evidenzia che, la Stazione appaltante, è tenuta a verificare che per le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le stesse se svolte direttamente dal concorrente aggiudicatario, quest’ultimo debba essere in possesso del requisito di iscrizione nella white list della Prefettura territorialmente competente, diversamente, se, le suddette lavorazioni saranno subappaltate o subaffidate a soggetto terzo, la relativa iscrizione alle white list dovrà essere dimostrata da questo terzo soggetto. Diversamente, se le stesse lavorazioni, rientranti nell’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, intendano essere effettuate dall’aggiudicatario direttamente, non in possesso del requisito, e ribadita in una dichiarazione non corrispondente al vero, si configura la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016.

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