Nell’ambito dell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori servizi e fornitura, e delle gare di appalto in genere, il nuovo codice degli appalti, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, permette di integrare, anche durante le fasi di espletamento della gara, eventuali documenti amministrativi mancanti o redatti in modo non conforme. Tale istituto definito “Soccorso Istruttorio”, permette di evitare che il concorrente, non si veda comminare l’esclusione dalla gara per il solo fatto di aver omesso la dimostrazione di requisiti, già posseduti alla data di redazione dell’offerta, e che per motivi accidentali, dimenticanze o altro non siano stati riportati o allegati all’offerta, ovvero redatti in maniera parziale o incompleta.
Tale istituto, è utilizzabile in tutti quei casi in cui, qualsiasi elemento formale della domanda, non sia stato redatto o non redatto in modo conforme. Riguarda anche la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, ovvero del documento di gara unico europeo (DGUE). E’ importante rilevare che non sono sanabili mediante il “ Ricorso Istruttorio” tutte le omissioni o dimenticanze riguardanti:
• L’offerta economica;
• Lofferta tecnica in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura del “Soccorso Istruttorio”, prevede che stesso la Stazione Appaltante, accertando la possibilità di applicare tale istituto, chiede al concorrente la documentazione da integrare, assegnando un termine di almeno dieci giorni per regolarizzare o integrare la documentazione errata od omessa, ovvero di integrare. Non sono altresì sanabili i documenti la cui l’individuazione del soggetto responsabile o del contenuto sia di difficile individuazione.
Leggi anche: GARE DI APPALTO: 22 punti per capire i limiti ed i vantaggi dell’avvalimento. o anche GARE DI APPALTO: i contributi per la partecipazione alle gare di appalto per il 2018.