Un approfondimento dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e smi, riportando in soli 22 punti fondamentali, le caratteristiche dell’avvalimento, dei suoi limiti ma anche dei suoi vantaggi di questo istituto di origine normativa europea.
Vediamo i punti essenziali:
• E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie;
• L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
• Lo stesso concorrente non può avvalersi di un’impresa ausiliaria utilizzata da altro concorrente;
• Non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi come concorrente alla stessa gara;
• Gli obblighi antimafia previsti per il concorrente sono previsti anche per l’impresa ausiliaria per l’importo per cui questa concorre;
• Sia l’impresa ausiliaria quanto il concorrente e sono responsabili in solido per gli obblighi contrattuali;
• E’ comunque ammesso il pluri-avvallimento ovvero l’opportunità di servirsi più imprese ausiliarie per un unico ‘avvalimento.
• E’ vietato l’avvalimento a cascata per cui un ausiliario non può avvalersi di altra impresa ausiliaria;
• il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all’impresa appaltatrice;
• l’impresa ausiliaria può diventare un subappaltatore dell’Impresa principale;
L’avvalimento non è ammesso nei seguenti casi:
• lavori con importante contenuto tecnologico;
• lavori di importante componente di complessità tecnica, siano esse strutture, impianti oppure opere speciali ed in cui tali opere superino il 10% dell’importo contrattuale;
Come avviene il processo di avvalimento.
• L’operatore economico, per poter partecipare ad una gara, ha l’esigenza di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti che riguardano gli aspetti economici, finanziari, tecnico e professionale.
• L’operatore economico intende avvalersi delle capacità di altri soggetti.
• Gli ausiliari devono eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’impresa concorrente per le imprese ausiliarie provvede ad allegare alla documentazione di gara.
• attestazione SOA dell’impresa ausiliaria.
• una dichiarazione, dell’impresa ausiliaria con la quale si attesta il possesso dei requisiti generali.
• una dichiarazione, dell’impresa ausiliaria con la quale si attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
• una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti sia della stazione appaltante sia dell’Operatore economico concorrente di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente per tutta la durata dell’appalto.
• Il concorrente Operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione una copia in originale o copia conforme autenticata, del contratto in cui la stessa impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti nei confronti del concorrente.
• Il contratto di avvalimento per avere validità deve riportare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
• La stazione appaltante, verifica l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi Il concorrente Operatore economico sia per la sua capacità sia per i motivi di esclusione riportati all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e smi.