mercoledì, Marzo 5, 2025

GARE DI APPALTO: come cambiano le soglie di anomalia con il nuovo Decreto Correttivo degli Appalti.

Cosa è cambiato, con l’approvazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, in tema di gare di appalto e delle relative offerte?
L’articolo 97,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prende in esame le offerte anormalmente basse, rivede in modo sostanziale al comma 2) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.Vediamo per ogni caso come si calcola adesso la soglia di anomalia.
In particolare, partendo dall’ Art.97 c2 lett a) la valutazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, va redatta con esclusione del venti per cento, (prima era del del dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,00
Prima con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe stata:
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,12

Per l’Art.97 c 2 lett b) La valutazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento(prima era del del dieci per cento)rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,00
Prima con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe stata:
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,12
Art.97 c 2 lett c) La valutazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento (prima era del del dieci per cento);
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,416
Con l’incremento avremo 25,778
Prima con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe stata:
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,416
Con l’incremento avremo 24,657
Art.97 c 2 lett d) La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;(prima era media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento)
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,416
Con l’incremento avremo 24,657
Prima con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe stata:
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,416
Con il decremento avremo avuto
Media matematica 17,933
Art.97 c 2 lett e) La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.(prima era coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4)
Ad es. 15% – 20% – 30% – 18% 17% 16% 22% 28% 25% 31% 23% 24%;
Media matematica 22,125%
Scarto medio aritmetico ( 0,125 + 5,875+2,875+0,875+1,875)= 2,325+ 22,125%= 24,45
Per valore 0,6 avremo: 14,67%
Per valore 0,7 avremo: 17,115%
Per valore 0,8 avremo:19,56%
Per valore 0,9 avremo:22,005%
Prima sarebbe stata
Per valore 0,6 avremo: 14,67%
Per valore 0,8 avremo: 19,56%
Per valore 1 avremo: 24,45%
Per valore 1,2 avremo: 29,34%
Per valore 1,4 avremo: 34,23%

Come si evince dalle modifiche riportate con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, alcuni coefficienti come erano stati studiati nella prima versione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, taluni coefficienti erano inapplicabili, basta vedere nell’esempio numerico illustrato, ad esempio :
• Per valore 1,4 avremo: 34,23%
Lo stesso risulta valido per l’offerta del ribasso del 28%, percentuale più vicino al 34,23%, inoltre tali coefficienti di anomalia risultavano essere già per essi anomali.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here