martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: ma quali sono I titoli edilizi ed il quadro normativo regionale dell’Emilia Romagna:

Hafencity Hamburg

 

 

 

 

 

 

 

I Titoli Edilizi da utilizzare sul territorio dell’Emilia Romagna sono:

  • Cil
  • Cila
  • Scia
  • Scia alternativa al permesso di costruire
  • Permesso di costruire

Vige pertanto, oltre alla norma nazionale DPR380/2001 anche la Legge Regionale 15/2013.

In particolare l’art. 7 comma 4 prevede che:

“Nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia ………. sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:

– le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;

– le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa;

– le modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.

Invece all’articolo 13 comma 1 lett d):

“Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui:

gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla Legge Regionale 6.4.1998 n°11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

Per cui, in tal caso,  la scia è utilizzata al posto del permesso a costruire come (Dpr 380/01)  per tali lavorazioni.

Inoltre al posto della Dia è prevista come alternativa al permesso di costruire la Scia come indicato dal comma 2 articolo 13 infatti esso recita:

“Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA”.

Per cui ai sensi dell’articolo 17 , sono invece soggetti a permesso a costruire i seguenti interventi:

– gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all’articolo 13, lettera m);

– gli interventi di ripristino tipologico;

– gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

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2 COMMENTS

  1. Certo ogni regione gestisce i propri titoli edilizi, non sarebbe il caso di fare in modo che ad esempio la scia che sostituisce il permesso a costruire sia valida su tutto il territorio nazionale? e no che in altre regioni è la Dia a sostituire il permesso a costruire o altro?

  2. E’ fondamentale per noi tecnici avere chiarezza sui titoli edilizi per poter eseguire interventi edilizi..già che ci siano normative regionali diverse ..limitano la certezza che darebbe un’unica normativa nazionale, fermo restante eccezioni per le zone vincolate..

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