martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: differenza tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

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La differenza tra ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo è evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3505 del 14/07/2015.

In particolare il Collegio di Palazzo Spada è stato chiamato a derimere un contenzioso tra un operatore economico ed un Comune ed in tale esame ha proceduto nella relativa sentenza ad evidenziare e puntualizzare La differenza tra ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo.

Vediamo alcuni punti della sentenza suddetta che chiariscono i due concetti.

In particolare: Tra i casi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 380/2001.

Si tratta, per vero, di un’attività rivolta «… a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (di esso) …, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili …». Poiché il restauro ed il risanamento implicano anche «…il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso…», l’eliminazione di elementi o estranei, o deteriorati di tal organismo preesistente non consente, come hanno adombrano le Soprintendenze, di confondere la relativa vicenda con quella della ristrutturazione edilizia”

Per cui continua la sentenza “ Invero, quest’ultima si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua superficie (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 17 marzo 2014 n. 1326; id., 17 luglio 2014 n. 3796; id., 5 settembre 2014 n. 4253). Di recente la Sezione (cfr. Cons. St., IV, 25 luglio 2013 n. 3968) ha ribadito i capisaldi dell’istituto, riconoscendo il restauro ed il risanamento, fin dall’art. 31 della l. 5 agosto 1978 n. 457, in quell’insieme sistematico di opere anche sulla struttura (compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio) che rispettino gli elementi fondamentali dell’organismo edilizio e ne assicurino le destinazioni d’uso compatibili con questi ultimi.

Da cui “Sicché la differenza tra essi e la ristrutturazione edilizia risiede essenzialmente nella conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla seconda. In assenza, allora, di dati sicuramente concludenti per descrivere l’intervento come ristrutturazione, l’assunto delle Soprintendenti intimate al riguardo è nulla più che un’imprecisa valutazione. Tanto perché nel progetto manca, per com’è redatto, quell’effetto di definitiva ed irreversibile trasformazione dei manufatti originari in altri di diverse natura e funzione d’uso, ogni eventuale abuso delle appellanti in sede esecutiva afferendo alla fase della vigilanza edilizia”

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