martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: ma per la sospensione lavori va richiesta proroga al comune al Permesso a Costruire?

 

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Ricordiamo che al rilascio di un permesso a costruire, il Comune da una prescrizione su un termine per l’inizio lavori ed un termine per il completamento degli stessi.

Molto spesso accade che i lavori possono essere sospesi per le cause più diverse e quindi come comportarsi in tale casi?

Le sospensioni lavori in edilizia deve essere dovuta a cause riguardanti fatti estranei alla volontà del titolare del permesso a costruire, quindi a cause forzate come a seguito di eventi imprevisti, imprevedibili ovvereo per cause di forza maggiore intervenute o per agenti atmosferici.

Pertanto, a tal fine, il titolare del permesso a costruire è tenuto, in tali casi, a presentare un’istanza motivata al Comune, con richiesta di proroga, alla quale deve seguire un atto dello stesso comune che, prendendo atto di tale evento, prolunghi l’efficacia ed il tempo di validità del Permesso a Costruire.

Detta richiesta di proroga, va effettuata prima del termine di scadenza del Permesso a Costruire suddetto.

Una proroga “di legge” è stata attribuita ai  Permessi a Costruire, dall’articolo 15 del Dpr 380/01, è stata data dal Decreto Legge n°69/2013 convertito in legge  N°98 del 9.8.2013, che ha previsto un incremento dei termine di inizio lavori  e del termine per il completamento degli stessi di due anni , valido anche per le Scia ( Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) e per le Super Dia.

Tale norma si intende entrata in vigore a far data dal 21.8.2013, a patto (chiaramente) che i titoli non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici adottati, e che chiaramente non siano già decorsi i tempi di efficacia del titolo stesso.

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