E’ quanto affermato da una Sentenza del Tar del Lazio n. 8667 del 19/10/2012.
A quest’ultimo è stato inoltrato un ricorso avverso ad un provvedimento di ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alla sostituzione di un tetto con strutture in ferro e pannelli ondulati in lamiera, con soletta in cemento e con tetto rifinito a terrazza, ma riguardante una preesistente copertura.
Le precedente struttura era composta di una strutture in ferro ed eternit , tetto ad arco su un capannone in muratura.
Inoltre, c’è stata la chiusura con blocchetti vibro compressi di 4 finestre su detto capannone, di proprietà della ricorrente.
Detta Sentenza, precisa in particolare che detto intervento edilizio, non può certo definirsi un restauro o risanamento conservativo.
Infatti si tratta, secondo la suddetta sentenza, di ristrutturazione edilizia pesante, essendo stata modificata la tipologia del tetto, non solo per il materiale utilizzato, ma anche e soprattutto perché esso è divenuto una terrazza, mentre quello preesistente era ad arco,inoltre essendo state chiuse quattro finestre, la conseguenza è stata la modifica dei prospetti.
Pertanto, per la realizzazione degli interventi edilizi, non era sufficiente la denuncia di inizio attività, ma era necessario il permesso a costruire o alternativamente la cosiddetta D.I.A. pesante, per la cui assenza va comminata la demolizione, anche se non con il preavviso di acquisizione gratuita al patrimonio, in caso di inottemperanza.