martedì, Luglio 16, 2024

TITOLI EDILIZI: il cambio di destinazione d’uso è possibile farlo solo con il permesso a costruire

permesso a costruire

Il cambio di destinazione d’uso è possibile farlo, solo con il permesso a costruire. E’ quanto evidenziato da una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata il 03/11/2023 con numero numero 16323/2023, in ricorso per l’annullamento di una determinazione dirigenziale di un comune. In particolare, la stessa, riguardava, la sospensione da ogni ulteriore attività edilizia, di opere in difformità delle norme di legge e di regolamento, in assenza di titolo edilizio. Per cui la stessa amministrazione, contestava una serie di difformità dei lavori, rispetto a quelli comunicati a mezzo DIA (Dichiarazione Inizio Attività), e che erano di natura diversa, per il titolo edilizio occorrente per la loro realizzazione. Infatti, dagli atti risultava che “gli interventi che, nella prospettazione dell’Amministrazione, hanno determinato il cambio di destinazione d’uso del locale garage (ossia l’ampliamento del bagno, la predisposizione di una cucina mediante l’installazione di impianti termici, idrici e tubazione gas, l’apertura di una vano finestra, la sostituzione della copertura del tetto con lastre metalliche, lo spostamento delle tramezzature e dei vani porta), gli stessi non possono essere singolarmente considerati come vorrebbe parte ricorrente ma vanno valutati, come correttamente rilevato dall’amministrazione comunale, complessivamente ai fini dell’individuazione del titolo edilizio necessario alla loro esecuzione”. Per cui, la sentenza evidenziava che “……….venendo in rilievo l’esecuzione di un cambio di destinazione d’uso con modifica della categoria funzionale di parte dell’unità immobiliare, attraverso, peraltro, la realizzazione di opere edilizie, l’intervento de quo necessitava del permesso di costruire” La giurisprudenza evidenzia che “….. per il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale, ipotesi ricorrente nel caso di specie, sia necessario il permesso di costruire: “Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi « accessori » che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere” (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 14/05/2018, n. 742)

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