martedì, Luglio 16, 2024

TITOLI EDILIZI: le opere temporanee vanno rimosse

TITOLI EDILIZI

E’ quanto stabilito, mediante la Sentenza n°208/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna a seguito del ricorso di un privato, avverso ad un Comune, che non si era costituito in giudizio.
In particolare, il ricorso era per l’annullamento dell’ordinanza emessa dallo Sportello Unico Edilizia del Comune, che diffidava l’operatore economico al ripristino dello stato dei luoghi
In particolare quest’ultimo, aveva realizzato delle opere composte da “campo beach volley e relativa recinzione, recinto in legno per i gonfiabili, pali per le bandiere, il pergolato addossato alle cabine con relativo tamponamento laterale costituito da pannelli in legno e pannelli solari sulla sommità delle cabine” ed impugnava detta diffida che intimava la rimozione, entro 30 giorni, delle opere contestate con ripristino dello stato legittimo dei luoghi ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001
La stessa intimazione, di ripristino dello stato dei luoghi era motivato dalla mancanza di titoli edili, e descritto come segue: “…..poiché trattasi di opere realizzate senza titolo e in contrasto con le norme urbanistiche relative alle costruzioni su suoli appartenenti al patrimonio di enti pubblici e le norme del Codice della Navigazione” ed in particolare “ritenuto che, come già rimarcato nel suddetto verbale di verifica, la mancata rimozione delle suddette attrezzature ha determinato la cessazione della qualificazione delle stesse come opere temporanee/stagionali e ha integrato bensì la realizzazione di opere permanenti che hanno comportato una modifica a carattere permanente dei luoghi” Tali opere diversamente dovevano, se realizzate in pianta stabile, essere assoggettate alla verifica dei vincoli in essere sul territorio di riferimento ed al rilascio di permesso di costruire, in area demaniale, e quindi assoggettato, alla normativa edilizia esistente.
Il Tar ha evidenziato che: “……… sotto il profilo prettamente edilizio, a maggior ragione comporta che, venendo meno l’utilizzo “stagionale” delle attrezzature, parte ricorrente avrebbe dovuto munirsi del necessario titolo edilizio – al riguardo, v., T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 13/07/2020, n. 7998; Consiglio di Stato sez. IV, n. 2314/2020, n. 309/2020; sez. V 28/08/2019, n.5921) – tanto più che la stessa ordinanza balneare richiamata all’art. 4 comma 2 lett.b prevede che “Nelle aree demaniali in concessione è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e che non comportino l’installazione di strutture e impianti. E’ altresì possibile svolgere manifestazioni durata non superiore a 30 giorni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l’installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell’evento”.
La Sentenza evidenzia che “Al riguardo, il Collegio non può non condividere la giurisprudenza particolarmente rigorista secondo cui, quanto alle zone vincolate paesaggisticamente, gli abusi edilizi non possono essere considerati “atomisticamente”, poiché complessivamente considerati determinano una alterazione del paesaggio sicchè non è possibile scorporarne una parte, perché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a se stante ma dall’insieme delle opere. In ogni caso, nella fattispecie considerata in esame non risulta richiesto alcun titolo edilizio, sicchè trattandosi di zona vincolata ne deriva la necessaria conseguenza della demolizione (ex multis: Cons.St.1148/2021).”
In tale sentenza, peraltro, il Giudice neppure ha effettuato alcun accertamento incidentale circa la legittimità delle opere oggetto del presente ricorso (campo beach volley e relativa recinzione, recinto in legno per i gonfiabili, pali per le bandiere, il pergolato addossato alle cabine con relativo tamponamento laterale costituito da pannelli in legno e pannelli solari sulla sommità delle cabine), ma si è limitato a dare atto, nella parte motiva, dell’esistenza di interventi diversi e ulteriori assentiti con autorizzativi pregressi (area ombreggio/elioterapia invariata in 2.629,92 mq., area coperta da manufatti 25,16 mq., area pavimentata 176,44 mq., comprensiva di 2 WC, docce, lavapiedi, 4 spogliatoi e locale reception assentito anche grazie alla deliberazione consiliare 33/2013). In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente infondatezza, per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art.2043 c.c., anche della domanda risarcitoria.”

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