martedì, Luglio 16, 2024

DECRETO SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA: centottanta giorni per le opere stagionali

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020,  il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (detto anche decreto semplificazioni in edilizia). Con l’articolo 10 del Decreto è prevista la semplificazione in materia edilizia, e tra tutte è previsto anche la deroga dei tempi di validità delle opere provvisorie. Ricordiamo in particolare che l’articolo 10 di detto Decreto Semplificazione, che si intitola “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” ha modificato in modo sostanziale alcuni aspetti inerenti i titoli edilizi e della normativa prevista in materia dal Dpr 380/2001. Infatti per le opere provvisorie, l’art. 10 c1 lett c del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è intervenuto a modificare l’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis del Dpr 380/2001. Infatti a tal proposito, per le opere stagionali, e per quelle che hanno l’obiettivo di soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse appena cessino le esigenze suddette di temporaneità, il tempo massimo per la sussistenza delle stesse è stato portato ad un termine massimo di centottanta giorni. Tale tempo deve essere comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, e per tale attività va prevista comunque comunicazione di avvio dei lavori al comune.

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