martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA: confermata la proroga di 90 giorni per i Titoli Edilizi.

Convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardanti le sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°110 del 29.4.20 con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare per quanto riguarda i temi dell’edilizia, in riferimento all’emergenza epidemiologica, il comma 2 riporta importanti variazioni all’articolo 103, che rispetto alla versione originaria, riportata nel suddetto D.L. 17/2020, è variato.
Le novità sostanziali riguardano i titoli edilizi:
• segnalazioni certificate di inizio attivita’;
• segnalazioni certificate di agibilita’;
• autorizzazioni paesaggistiche;
• autorizzazioni ambientali.
Per tali titoli, se risultano essere in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validita’ per i novanta giorni che vanno calcolati dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale deroga, si applica altresì, al ritiro dei titoli abilitativi edilizi, nonché ai termini previsti dall’articolo 15 del DPR 3280/2001 del 6.6.2001 e smi, inerente i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori per i titoli edilizi.

Leggi anche: EDILIZIA PRIVATA E TITOLI EDILIZI: prorogati i termini di scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. oppure TITOLI EDILIZI: ma quali sono gli interventi di edilizia libera? o anche EDILIZIA PRIVATA: un riepilogo dei nuovi titoli edilizi variati con il D. Lgs.vo 25.11.2016 n°222

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