martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: lo spostamento della tramezzatura è realizzabile con la CILA.

Il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n° 4895/2018 del 23/07/2018, ha chiarito alcuni aspetti sui titoli edilizi da richiedersi per talune opere edili.
I Fatti: un privato cittadino, ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza del comune di competenza che ha ingiunto allo stesso la demolizione di opere qualificate come abusive. In particolare il ricorrente aveva realizzato, in presunta difformità dalle risultanze della citata istanza di condono, opere abusive per le quali era richiesta, dal Comune, la demolizione. A tal proposito il ricorrente aveva addotto che:” Come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR (Sez. II, 2 agosto 2017, n. 4098), la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In quest’ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo”.
Inoltre che “D’altronde il Consiglio di Stato ha anche precisato che: “è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all’unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria” (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4267)” . Per tali deduzioni nonché per “… Anche la pendente domanda di condono edilizio non è da sola sufficiente per sostenere l’ingiunzione a demolire, posto che anche per questo aspetto, la tipologia degli interventi edilizi interni all’immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima”, lo stesso Tar ha accolto il ricorso condannando il comune.

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