Be vista la delicatezza del tema trattato, diciamo che per l’individuazione della data esatta in cui si è consumato il reato è quella, come indicato dal comma 2 dell’art. 31 della Legge 47/85 “….nella quale si individua con esattezza che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente..“.
Sulla stessa questione, è intervenuta, attraverso una sentenza la Corte di Cassazione, che con sentenza n°. 28515 del 18.7.2007 pur richiamando il termine della normativa suddetta, ha, nell’ambito del giudizio ribadito che “..Secondo l’elaborazione giurisprudenziale della norma in esame, con la locuzione “immobile a rustico, si intende l’avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria. Sez. 3, n. 26119 del 13/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004 ) Rv. 228696”.