martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: non può sanarsi un fabbricato incompleto.

Cantiere edile

 

 

 

La Sentenza del Consiglio di Stato è la n. 554 del 5 febbraio 2015 a seguito del ricorso di un proprietario che sosteneva di avere completato la costruzione prima del 31 dicembre 1993, egli ha presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il Comune, invece aveva verificato mediante documentazione fotografica , che l’opera abusiva non sarebbe stata ultimata ancora, visto la mancanza del il solaio di copertura, per cui lo stessoaveva respinto la domanda e, a norma dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ingiungendo altresì la demolizione del manufatto.

La Sentenza chiarisce che:” L’art. 31 della legge n. 47 del 1985, nel consentire la sanatoria delle opere abusive ultimate entro una certa data, stabilisce che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.

Continuando, inoltre, precisa chePer costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’ultimazione della costruzione richiede anche il completamento della copertura (cfr. per tutte sez. V, 19 ottobre 2011, n. 5625; sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 683; ivi riferimenti ulteriori).”

Per cuiIl provvedimento comunale impugnato si basa sulla mancanza del solaio di copertura, per effetto della quale l’opera non potrebbe considerarsi ultimata. Tale motivazione è corretta”.

 

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