martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA E CONDONO: ma il silenzio assenso è valido per le istanze di condono?

3D architecture abstract

Sono molte attualmente le istanze di condono edilizio giacenti presso gli uffici comunali e riguardanti i vari condoni che si sono successi negli anni.

Ma dette pratiche possono considerarsi soggette a tacita approvazione per silenzio assenso?

Facendo un riferimento a quanto prevista dalle norme in materia di condono edilizio ed in particolare in riferimento al primo condono edilizio, la legge n° 47 del  28.2.1985 (appunto regolatrice del primo condono edilizio) all’articolo 35 comma 17 prevede che: “Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”

Tale disposto, prevede una sorta di silenzio assenso  valido per le istanze di condono edilizio che risultino complete sia sotto l’aspetto documentale,  e sia  sotto l’aspetto del saldo del pagamento dell’oblazione dovuta.

Gli immobili da condonare devono altresì posizionati in aree scevre da vincoli, soprattutto qualora questi ultimi comportino inedificabilità assoluta che siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

Per tali istanze, complete e poste in aree scevre da vincoli di inedificabilità assoluta, dopo ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta, non solo ma  dopo trentasei mesi si prescrive anche il diritto del Comune di richiedere un conguaglio all’oblazione autoliquidata dal richiedente il Condono, in caso di errato versamento da parte di quest’ultimo soggetto

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