
Con la Sentenza del Tar Lazio Sezione 2 quater del 10 maggio 2023 n. 7822, si è andato a regolare il problema della prescrizione degli oneri concessori per le istanze di condono edilizio di cui alle Leggi n. 47/1985, e la n. 724/94. In particolare il ricorso è stato proposto, da una società privata all’ Ufficio condono edilizio, di un Comune. In particolare, succedeva che il Comune aveva provveduto a determinare gli importi definitivi a titolo di oblazione e oneri concessori per le domande di condono presentata l’1.4.1986, nonché era altresì contestata la quantizzazione degli importi definitivi a titolo di (rispettivamente) oblazione e oneri concessori per la domanda di condono. La ricorrente, da parte sua invece, contestava “……l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune ai conguagli richiesti o comunque per l’accertamento in rettifica degli importi inesattamente quantificati per errori aritmetici e per errata applicazione dei criteri normativi di calcolo…”
A tal proposito la Sentenza del Tar ha evidenziato che: “ Per consolidata giurisprudenza (v. di questa Sezione la sent. 27 maggio 2022, n. 6885, che richiama Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2952) il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35 l. n. 47/85 decorre dalla data di presentazione dell’istanza “solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente” (questo termine può decorrere, cioè, “soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto”: la regola in esame presuppone, quindi, che l’amministrazione “sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile”)”, inoltre che “Lo stesso termine opera anche nell’ambito del c.d. secondo condono, atteso che l’art. 39, co. 1, l. n. 724/1994, nel prevedere che “[l]e disposizioni di cui ai capi IV e V” della l. n. 47 del 1985 “si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 […]”, include in tale richiamo anche l’art. 35 l. n. 47/1985 cit. (sul termine di prescrizione triennale per il versamento del conguaglio), le cui disposizioni risultano “direttamente (e non analogicamente) applicabili alle fattispecie dallo stesso regolate eccezion fatta per quelle incompatibili con la disciplina dettata dalla legge successiva”, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità “fra il termine di prescrizione abbreviato e la normativa dettata dal citato art. 39” (T.a.r. Toscana 3 novembre 2017, n. 1333; v. anche Cons. Stato, sez. VII, 4 gennaio 2023, n. 141, e sez. VI, 12 luglio 2022, n. 5853).” Per cui “ Il medesimo criterio di individuazione del dies a quo è valevole anche per la richiesta di conguaglio degli oneri concessori.” Inoltre che “…….La completezza della domanda (sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, sia avuto riguardo alle somme dovute) incide sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso (come si è detto) e ai fini della riconosciuta possibilità all’amministrazione “di verificare la congruità dei versamenti effettuati, chiedendone, appunto, l’eventuale integrazione (‘conguaglio’) laddove non satisfattivi”. Ancora che “Ne segue che “la prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato alla stregua dell’art. 2935 c.c.” (v. però, in tema di oneri concessori, Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2023, n. 2320, che aderisce alla diversa tesi della decorrenza del termine a partire dal rilascio del titolo in sanatoria). Per cui “…Nella specie, la stessa amministrazione dà conto della configurazione del relativo presupposto (completezza della pratica di sanatoria), avuto riguardo alle precisazioni contenute nelle note prot. 27846 (oblazione I° condono), in cui si legge “[a]vendo inviato la documentazione, dalla quale era possibile addivenire alla determinazione della oblazione definitiva, in data 24 gennaio 1995 […]”, e prot. 27848 (oblazione II° condono), in cui si legge “[e]ssendo pervenuta la documentazione, dalla quale era possibile addivenire alla determinazione degli oneri di costruzione, in data 1-apr-98 […]” (non vale addurre, in contrario, l’omessa presentazione dell’eventuale certificato di idoneità statica e dell’“allaccio in fogna”, elementi richiesti ai fini del completamento delle pratiche con le note relative al conguaglio degli oneri concessori, in quanto aspetti dallo stesso ente reputati non preclusivi delle valutazioni circa l’asserita debenza degli importi ivi determinati)”. Da questo la Sentenza evidenzia che: “Ne segue che correttamente la società istante ha individuato il dies a quo nelle date del 24.1.1995 e dell’1.4.1998, sicché può dirsi maturata la prescrizione per tutte le somme richieste dall’amministrazione solo nel 2012 (la ricorrente ha dedotto in proposito che anche a voler osservare il criterio più favorevole all’ente, secondo cui il termine inizierebbe a decorrere dalla formazione del silenzio su ciascuna delle due istanze, la prescrizione sarebbe intervenuta: per l’oblazione, nel gennaio 2000 per la prima istanza – 24 mesi per il silenzio e 36 mesi ex art. 35 cit. – e nell’aprile 2002 per la seconda istanza – 12 mesi per il silenzio ex art. 39, co. 4, l. n. 724/94, trattandosi di Comune con meno di 500.000 abitanti, e i ridetti 36 mesi; per gli oneri concessori, nel gennaio 2007 – 24 mesi per il silenzio e 10 anni ex art. 2946 c.c. – e nell’aprile 2009 – 12 mesi più 10 anni)”.Per cui In conclusione, il ricorso è fondato ed è stato accolto
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