martedì, Luglio 16, 2024

Condono Edilizio: l’istanza di condono non autorizza a completare o a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta.

Da una sentenza la n° 05510/2018 del Tar, la conferma che non si possono completare trasformare o ampliare immobili oggetto di istanza di condono edilizio.
I Fatti: un’ edificio principale è stato oggetto di due domande di condono edilizio, ai sensi della L. n. 47 del 1985. In particolare hanno riguardato un edificio principale nonché una struttura, designata come “casotto”, adibita a deposito e lavanderia e la realizzazione di una piscina scoperta ad uso privato Il Comune mediante ordinanza aveta iintimato al ricorrente proprietario la demolizione delle opere inerente un successivo ampliamento di un prefabbricato preesistente.
Per tali opere il ricorrente, nel 1995, presentava una domanda di condono edilizio. Da un sopralluogo eseguito da incaricati del Comune nel 2013 constatavano che la ricorrente aveva eseguito ulteriori opere abusive ed avevano intimato ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle suddette opere abusive, eseguite senza alcun titolo.
La Sentenza del Tribunale , ha indicato i seguenti spunti normativi che chiariscono ulteriormente la normativa del condono edilizio ed in particolare:
Giova segnalare che, in ambito penale, la Corte di Cassazione ha statuito, proprio in materia di pertinenze, che “Un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze.” (Cass. Pen., Sez. III,1 ottobre 2013, n. 45598; in termini generali, nel senso sostenuto dal Collegio quanto alla necessità di una valutazione unitaria onde individuare il regime giuridico degli abusi edilizi, v. Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 20363, secondo cui “Non è possibile eludere il regime dei titoli edilizi suddividendo l’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di modalità di controllo preventivo più limitate in relazione alla più lieve incisività delle stesse sull’assetto territoriale. L’intervento edilizio, infatti, deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, non essendo consentito scinderlo nei suoi singoli componenti e considerare questi ultimi separatamente, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.”). Inoltre esplicitamente evidenzia che:
Non v’è dubbio che il complesso dei manufatti realizzati sul fondo della ricorrente integri trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituendo le opere de quibus – nel loro complesso – interventi di nuova costruzione”……” A tacere dell’esistenza, nella zona sui cui insiste l’area interessata dagli interventi abusivi, dei numerosi vincoli per ognuno dei quali sarebbe stato necessario acquisire il preventivo nullaosta dell’autorità competente, preposta alla relativa tutela” “.Secondo concorde e condivisa giurisprudenza, la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614”).

Leggi anche: CONDONO EDILIZIO: la prassi prevista per le istanze di condono. o anche COME FARE PER……… la riduzione delle oblazioni nel Condono Edilizio.

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