Ancora oggi, a distanza di 33 anni dal condono edilizio del 1985, (legge n.47/1985), molte pratiche di istanze, giacciono ancora nei Comuni in attesa di definizione.
Ma quali sono gli gli atti da compiere per queste pratiche, affinchè diventino autorizzazione in sanatoria? Vediamo.
• Contattare il Comune con gli estremi del protocollo dell’istanza e della data della stessa per verificare l’avanzamento;
• Verificare gli allegati all’istanza in sanatoria, necessari per la sua ricevibilità dalla legge (vedi elenco riportato nella legge n.47/1985);
• Verificare gli allegati all’istanza in sanatoria, con richiesta delle riduzioni previste dalla legge: mediante certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio;
• Verificare la presenza tra gli allegati della perizia giurata sismica, per le opere di dimensioni superiori a 450 metri cubi;
• Ricevuta di pagamento della prima rata di oneri concessori e oblazione;
• Ricevuta di pagamento delle successive rate di oneri concessori e oblazione ;
• Verificare se il Comune, ha inviato una nota di integrazione documentale al richiedente l’istanza, indicando i documenti ovvero i pagamenti da effettuarsi per oblazione e per oneri concessori;
• Verificare se sull’area su cui insiste l’immobile oggetto di condono, esistano vincoli ambientali, idrogeologici etc, in tal caso provvedere a produrre tutti gli adempimenti atti a dimostrare la compatibilità dell’immobile con il vincolo di tutela.
Ricordiamo anche che :
• In area non soggetta a vincolo e con istanze in cui la documentazione risulta essere stata consegnata completamente al Comune, anche con l’accatastamento e con l’avvenuto pagamento anche degli oneri concessori e dell’oblazione, passato il termine di 24 mesi dalla consegna dell’istanza, la stessa si può considerare tacito rilascio dell’autorizzazione in sanatoria