martedì, Luglio 16, 2024

TERREMOTO CENTRO ITALIA: nuovi criteri per la progettazione.

Nuovi i criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e che hanno subito danni minimali.
L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 è del 15 dicembre 2017, n. 44, essa è denominata “Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi” ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18/01/2018, n. 14.
L’oggetto della stessa, sono i criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi in ottemperanza all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Molto interessante è quanto riportato all’articolo 2 dell’Ordinanza (Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016), nella quale è stato ribadito” Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessarie, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell’intero edificio, secondo quanto indicato all’articolo 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell’amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari” e che “ Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all’articolo 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge”
Leggi o scarica Ordinanza-n.-44-del-15-dicembre-2017

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