Dal Consigli Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori una circolare chiarificatrice sul Sisma Bonus previsto dalla Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n°232).
In essa si chiariscono le detrazioni fiscali consentite per gli interventi di Edilizia Privata realizzati a partire da Gennaio 2017 a Dicembre 2021, atti a realizzare interventi di recupero di immobili, scopo della circolare è quello di evidenziare le tipologie di detrazioni fiscali in funzione degli interventi edilizi.
In particolare i benefici sono suddivisi in:
1. Beneficio fiscale per i proprietari di costruzioni adibite a civile abitazione o ad attività produttive che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Essi hanno diritto ad una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, sino ad una massimo, per ciascun anno, di 96.000 euro per ogni unità immobiliare;
2. Beneficio fiscale per il raggiungimento di una classe inferiore di rischio sismico, i proprietari di tali immobili hanno diritto a una detrazione fiscale del 70%; la detrazione cresce sino all’80% se i lavori determinano la riduzione di due o più classi di rischio. Ad esempio, se una costruzione che risulta classificata in fascia D e che, a seguito dei lavori transita nella fascia C, la detrazione è pari al 70%, mentre se la stessa transita nella fascia B, la detrazione è pari all’80%;
3. Beneficio fiscale per lavori di parti condominiali, per il passaggio a una classe inferiore, è pari al 75%, mentre per gli interventi che producono il passaggio a due o più classi inferiori, è pari all’85%. Ad esempio, se un immobile mediante la realizzazione di lavori che interessano un intero edificio condominiale di dieci unità immobiliari, la detrazione complessiva (dal 70% all’80%) sarà relativa ad un importo pari a 96.000 per ciascuna unità immobiliare (per complessivi 960.000 euro) più la detrazione (dal 75% all’85%) delle spese sostenute per interventi nelle parti condominiali, come ad esempio la copertura, il corpo scala o altri parti comuni, per un ulteriore importo di 96.000 euro.
Il credito del beneficio fiscale può essere ceduto dal proprietario dell’immobile a soggetti terzi o all’impresa esecutrice dei lavori, al fine di poter far godere del beneficio anche a quei proprietari che non possono detrarre il beneficio fiscale.