martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA: la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.

Con l’approvazione del Decreto 28 marzo 2018 , n. 69 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardante il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono stati fissati dei criteri ai rifiuti dell’edilizia.
Infatti, lo stesso decreto, in vigore dal 3.7.18, fissa i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso se è utilizzabile per gli scopi specifici se:

a) conforme all’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.
Il rispetto dei criteri suddetti è attestato dal produttore, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modulo di cui all’Allegato 2 (alla legge) e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti ev conserva presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità.
Leggi o scarica il Decreto Ministeriale 69-2018

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