martedì, Luglio 16, 2024

SICUREZZA CANTIERI : le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Dalla giurisprudenza ulteriori precisazioni sulle attività del Coordinatore della Sicurezza Cantieri in fase di Esecuzione, al fine di dare cognizione sull’osservanza di tutte le precauzioni previste dalle norme.

Il nesso della sentenza del 17.8.2011 in materia di sicurezza cantieri è il seguente:

  • Il coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, deve aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all’avanzamento dei lavori di cantiere.
  • E’ tenuto a vigilare sull’esecuzione delle lavorazioni ed a sospendere le stesse in caso di pericolo grave.
  • E’ tenuto a vigilare sulla corretta osservanza di quanto previsto nel piano di sicurezza,  da parte delle imprese presenti in cantiere al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, inoltre è fatto obbligo allo stesso di essere informato sullo sviluppo delle opere in cantiere verificando che per quelle in cui sono stati individuati dei rischi, le imprese adottino tutte le necessarie misure di sicurezze previste.
  • Deve, inoltre, assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di migliorare la tutela antinfortunistica del cantiere con l’adeguamento del piano di sicurezza ai lavori in esecuzione.

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