mercoledì, Agosto 14, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: chi e.. come verifica l’Idoneità Tecnica dell’Impresa Appaltatrice?

BTP 58

Nell’ambito degli appalti di lavori, tra gli obblighi del Committente, Vi è quello previsto dall’articolo 90 del D. Lgs.vo  81/08 e che in particolare prevede l’onere del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, secondo l’allegato XVII, del suddetto Decreto Legislativo 81/08 che prevede, in particolare, la consegna, da parte delle Imprese, della seguente documentazione:
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 81/08
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
• dichiarazione relativa al contratto collettivo;
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
Per i lavori nei cui cantieri, è prevista l’ entità inferiore a 200 uomini-giorno, e non vi sono lavori che comportano rischi particolari ai sensi dell’allegato XI, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese Affidatarie, avviene mediante la presentazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti descritti ai punti precedenti.
Inoltre, l’Impresa, prima dell’inizio dei lavori , trasmette all’amministrazione concedente:
1. il permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
2. copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
3. il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,.

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