mercoledì, Agosto 14, 2024

SICUREZZA CANTIERE: accordo Stato-Regioni per l’abilitazione degli operatori per alcune attrezzature di lavoro

Accordo Stato Regioni per quanto concerne l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesto una speciale abilitazione degli operatori

In tale accordo, sono indicati il riconoscimento di tali abilitazioni, con l’indicazione dei soggetti formatori, la durata e gli indirizzi ed i requisiti minimi per la validità della formazione.

Nell’allegato A di tale documento, il primo paragrafo riguarda proprio l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Tale documento è redatto  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 articolo 73 del Decreto Lgs. 81/08,

 Le attrezzature richiamate nell’ Accordo Stato Regioni soggette all’abilitazione degli operatori sono le seguenti:

  • Le piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru per autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico;
  • Carreklli industriali semoventi;
  • Carrelli/ Sollevatori/ elevatori semoventi telescopici
  • Terne
  • Autoribaltabile a cingoli;

Secondo il suddetto documento, i corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dai seguenti soggetti formatori:

  • Le Regioni e le province autonome di trento e Bolzano;
  • Il ministero del Lavoro;
  • L’Inail;
  • Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • Gli ordinio ed i collegi professionali;
  • Gli enti bilaterali;
  • Le scuole edili

Per l’organizzazione dei  corsi nel paragrafo terzo di detto Accordo, si prevede che gli elementi essenziali sono:

  • L’individuazione del responsabile del progetto formativo;
  • La tenuta del registro di presenza dei partecipanti;
  • Numeri di partecipanti massimo di 24 unità;
  • Per le attività pratiche il rapporto istruttori/allievi non deve essere superiore al rapporto da1 a6
  • Le attività formative dovranno essere effettuate in area idonea;
  • Le assenze massimo deve essere del massimo 10%;

E’ previsto, altresì, che a fine corso saranno verificate le conoscenze  e le competenze tecnico-professionali con l’accertamento a cura del responsabile del progetto formativo. L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro 5 anni dall’attestato di rilascio di abilitazione stessa, il relativo corso di aggiornamento dovrà essere di almeno 4 ore, di cui 3 ore sono relative ai moduli pratici.

Sono altresì riconosciuti validi gli attestati per l’utilizzo di attrezzature che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Corsi di durata pari a quelli prevista con  modulo teorico, pratico e verifica finale;
  • Corsi di durata inferiore a quelli previsti (di cui abbiamo detto)  con  modulo teorico  pratico e verifica finale ma che vanno integrati con il  corso indicato nell’Accordo Stato- Regione.

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