Accordo Stato Regioni per quanto concerne l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesto una speciale abilitazione degli operatori
In tale accordo, sono indicati il riconoscimento di tali abilitazioni, con l’indicazione dei soggetti formatori, la durata e gli indirizzi ed i requisiti minimi per la validità della formazione.
Nell’allegato A di tale documento, il primo paragrafo riguarda proprio l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Tale documento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 articolo 73 del Decreto Lgs. 81/08,
Le attrezzature richiamate nell’ Accordo Stato Regioni soggette all’abilitazione degli operatori sono le seguenti:
- Le piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Carreklli industriali semoventi;
- Carrelli/ Sollevatori/ elevatori semoventi telescopici
- Terne
- Autoribaltabile a cingoli;
Secondo il suddetto documento, i corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dai seguenti soggetti formatori:
- Le Regioni e le province autonome di trento e Bolzano;
- Il ministero del Lavoro;
- L’Inail;
- Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Gli ordinio ed i collegi professionali;
- Gli enti bilaterali;
- Le scuole edili
Per l’organizzazione dei corsi nel paragrafo terzo di detto Accordo, si prevede che gli elementi essenziali sono:
- L’individuazione del responsabile del progetto formativo;
- La tenuta del registro di presenza dei partecipanti;
- Numeri di partecipanti massimo di 24 unità;
- Per le attività pratiche il rapporto istruttori/allievi non deve essere superiore al rapporto da1 a6
- Le attività formative dovranno essere effettuate in area idonea;
- Le assenze massimo deve essere del massimo 10%;
E’ previsto, altresì, che a fine corso saranno verificate le conoscenze e le competenze tecnico-professionali con l’accertamento a cura del responsabile del progetto formativo. L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro 5 anni dall’attestato di rilascio di abilitazione stessa, il relativo corso di aggiornamento dovrà essere di almeno 4 ore, di cui 3 ore sono relative ai moduli pratici.
Sono altresì riconosciuti validi gli attestati per l’utilizzo di attrezzature che soddisfano i seguenti requisiti:
- Corsi di durata pari a quelli prevista con modulo teorico, pratico e verifica finale;
- Corsi di durata inferiore a quelli previsti (di cui abbiamo detto) con modulo teorico pratico e verifica finale ma che vanno integrati con il corso indicato nell’Accordo Stato- Regione.