martedì, Luglio 16, 2024

SICUREZZA CANTIERE: in 7 punti i Dispositivi di Protezione Individuale per il Covid 19.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le linee guida per il contenimento del Covid 19 nei cantieri edili. In particolare con dette Linee Guida, riguardanti la sicurezza cantiere,  si è inteso definire misure per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia al fine di incrementare nei cantieri il contenimento delle misure da adottare per il contenimento dell’epidemia. Sono misure che sono da adottare da tutti i frequentatori del cantiere, dall’impresa appaltatrice ai subappaltatori ed a tutti i subfornitori.
In materia di Dispositivi di protezione individuale sono individuati in 9 punti essenziali i comportamenti da adottare:
Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
1. L’utilizzo delle mascherine va fatto secondo le regole e le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
2. In alternativa, potranno essere utilizzate mascherine che per la propria particolarità dovranno essere indicate dall’autorità sanitaria e dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Vanno predisposte nelle aree di cantiere dispositivi di liquido detergente che sia conforme alle indicazioni dell’OMS;
4. L’utilizzo delle mascherine e altri dispositivi di protezione è fondamentale qualora le lavorazioni di cantiere in cui la distanza interpersonale sia inferiore ad un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
Qualora dovessero mancare idonei D.P.I., le lavorazioni vengono sospesi e a tal punto si fa ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per tutto il tempo occorrente all’approvvigionamento dei DPI;
5. Spetta al CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) qualora sia stato designato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e di conseguenza a revisionare la stima dei costi della sicurezza da riconoscere all’impresa appaltatrice;
6. Spetta invece al datore di lavoro a fornire alle maestranze di cantiere gli indumenti da lavoro e provvedendo altresì alla consegna alle maestranze di tutti i dispositivi individuale di protezione;
7. Spetta ancora al datore di lavoro, assicurare un attivo presidio sanitario completo di servizio medico e apposito pronto intervento se ve ne fosse la necessità.

Leggi o scarica: Linee Guida Cantieri Edili

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