martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: nelle opere in quota è fondamentale la sicurezza del cantiere.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha posto un quesito al Ministero del Lavoro in tema di sicurezza del cantiere ovvero se il datore di lavoro è tenuto sempre obbligatoriamente a mettere in campo tutte le misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”.
Ricordiamo che dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi dice: “prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”
Inoltre il quesito richiede se in caso di lavori in quota si deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale “.
Ebbene la risposta del Ministero del Lavoro, non si è fatta aspettare per cui con l’Interpello n. 6/ 2019 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha ribadito che :
– l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”; – l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obbligo di uso”, stabilisce che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
– l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
– l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ………di resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
Comunque nella stessa si ribadisce altresì sancisce in modo sostanziale l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre tutte le misure asse alla protezione collettiva, qualora siano effettuati lavori in quota a su superfici che non sono grado di garantire una resistenza sufficiente a sostenere il peso degli operai ovvero effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che espongono a rischio il lavoratore.

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