martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il riutilizzo dei materiali scavati per il rinterro.

Il D.P.R. del 13 giugno 2017, n. 120, regola la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare in detto Dpr 120/2019 l’articolo 21 prevede il riutilizzo dei materiali scavati per il rinterro, e per i quali detto articolo, prevede una procedura particolare.
Infatti, per detto articolo, il produttore del rifiuto, spesso nella persona dell’impresa appaltatrice, è tenuto a la trasmettere, anche solo per via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, un modello “allegato 6” del suddetto Decreto, all’Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente, del comune del luogo di produzione.
La stessa dichiarazione sostitutiva, per questi cantieri di piccole dimensioni, rappresenta la funzione del piano di utilizzo prevista dalla norma.
E’ importante altresì puntualizzare che, nel caso di modifica sostanziale dei requisiti, il produttore aggiorna la dichiarazione, ed in tal caso decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Invece, per i tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, gli stessi possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi. Spetta poi le Agenzie di Protezione Ambientale territorialmente competenti, e ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione.
Leggi o scarica Allegato 6

Leggi anche: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il calcolo dei costi della sicurezza dell’Impresa. o anche GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: come sono organizzati i depositi temporanei rifiuti dell’edilizia?

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