martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: dal Consiglio di Stato le modalità di calcolo delle soglie di anomalia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del  23/01/2018, n. 435, ha chiarito importanti concetti in tema di calcolo di anomalie delle offerte durante l’espletamento di una procedura di gara.

In particolare detta Sentenza,  si è resa necessaria, a seguito della richiesta di riforma di una sentenza emessa da un Tar, in cui una ditta concorrente in una gara di lavori di manutenzione straordinaria, chiedeva la corretta applicazione del calcolo della soglia di anomalia.

La ditta ricorrente menzionava le modalità di applicazione dell’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice degli Appalti,  che prevede per il calcolo dell’anomalia con una delle 5 formule previste e con il relativo sorteggio di quella da applicare.

Ricordando che prima del d. lgs. “correttivo” (19 aprile 2017, n. 56) la norma recitava che: “la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale ciframa il punto in questione  è come  individuare la “prima cifra dopo la virgola”:

Quindi la questione si pone sulla procedura da eseguirsi, ovvero se  vanno presi a riferimento la stessa media aritmetica risultante dal cosiddetto taglio delle ali, ovvero  se vanno presi in considerazione nel calcolo della media, anche la somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti ammessi, inclusi quelli accantonati.

Per questo, la ditta appellante, menzionava che per l’espletamento della procedura di gara “si sarebbe erroneamente limitata a calcolare la media dei ribassi offerti con esclusione delle ali e a prendere a riferimento la cifra dopo la virgola della medesima media.”

La sentenza del Consiglio di Stato del 23.01.2018, n. 435 ha chiarito come va espletata la procedura di gara in questi casi, ovvero:

  1. escludere il 10 % (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (effettuando il. taglio delle ali);
  2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, e successivamente calcolarne la media aritmetica;
  3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.

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