martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: cosa cambia nei livelli di progettazione.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo al D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

E’ la terza puntata, ed in questa valuteremo le novità introdotte Art. 23. “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati modificati e introdotti i seguenti commi, articoli ed integrazioni evidenziato dai caratteri in corsivo.

In particolare il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono intesi ad assicurare:

f) il risparmio e ll’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;                                                                                          

Inoltre sono aggiunti al comma 3):

f)Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 4.

E’ introdotto altresì il seguente comma :

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Mentre il comma 5 è così variato:

5.Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.

E’ inserito un nuovo comma 5 bis:

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubb6ca 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.

Mentre il comma 6 è così variato:

6 Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.

Il comma 16 è così variato per quanto riguarda il costo del lavoro:

16 Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezziari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.

Leggi anche: SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: quali sono gli appalti esclusi dall’applicazione del D. Lgs 50/2016;

Leggi anche: SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: le novità – definizioni di categoria prevalente e scorporabile.

Leggi o scarica: il Decreto Lgs n° 56-2017

Leggi o scarica :il Codice degli appalti coordinato con il D. Lgs n°56-2017

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