martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA PRIVATA: La segnalazione certificata di agibilità redatta da un tecnico abilitato.

Con il decreto legislativo Scia 2 (DLgs 222 del 2016), che ha modificato l’articolo 24 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m., il certificato di agibilità è stato sostituito con la segnalazione certificata di agibilità. Per cui non sarà più possibile richiedere al Comune il certificato di agibilità, ma lo stesso è redatto da un professionista che invia l’attestazione dell’agibilità mediante la segnalazione certificata.
In genere, chi procede all’asseverazione è il direttore dei lavori, o in sua assenza un professionista abilitato, che oltre ad dichiarare che l’opera realizzata è conforme al progetto presentato, ne dichiara anche l’agibilità le condizioni di sicurezza, igiene, di salubrità e di degli impianti installati risparmio energetico.
La segnalazione certificata di agibilità, inviata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, va corredata dai seguenti documenti:
dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori; ovvero da certificato di collaudo statico su opere oggetti di interventi statici;
accatastamento dell’immobile;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sulle barriere architettoniche.
Le sanzioni amministrative previste, per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità oscilla tra i 77 a 464 euro.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here