martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRCI: le cosa fondamentali che devi sapere sulla disciplina del subappalto (1 parte)

Tablier de pont

L’affidamento in subappalto, in genere, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto come prevede la norma è sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori subappaltabile per la categoria prevalente è nella misura massima del trenta per cento dell’importo della categoria, che va calcolato sull’importo del prezzo del contratto di appalto.

Come prevsto dall’art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento del subappalto, è sottoposto alle seguenti condizioni:

  1. Che l’appaltatore all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  2. Nel caso di contratto già stipulato, ed all’atto di stipula di una variante, l’impresa appaltatrice, chiede di poter subappaltare parte dei lavori, oggetto di variante corso d’opera, all’atto dell’affidamento della stessa,
  3. che l’appaltatore depositi il contratto delle lavorazioni oggetto di subappalto presso la Stazione Appaltante venti giorni prima dall’ inizio dell’esecuzione dei lavori;
  4. che non ricorrano le condizioni di cui agli artt. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia e della documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136″per l’impresa subappaltatrice;
  5. che l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 con il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

Secondo quanto evidenzia l’art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante rilascia l’autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall’appaltatore.

Ove ricorrano sostanzili motivazione la Stazione Appaltante può richiedere integrazione documentale e prorogare il suddetto termine temporale.

Diversamente, dopo trenta giorni dalla richiesta fatta dall’appaltatore, qualora siano state espletate tutte le formalità per la richiesta del subappalto da parte dell’appaltatore e la Stazione Appaltante non si sia pronunciata, l’autorizzazione al subappalto si intende rilasciata

 

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