martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE REVISIONE CODICE DEGLI APPALTI: subappalto con almeno tre nominativi in fase di gara.

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Nell’ambito del Disegno di Legge in esame alla Camera dei Deputati e già approvato dal Senato riguardante “ Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , particolre attenzione è posta all’istituto del subappalto .

Vediamo come varierà: sarà obbligo del concorrente già in fase di gara, indicare esplicitamente le parti di lavoro che intende subappaltare, nonché una terna di nominativi per ogni tipologia di lavori indicata.

Fondamentale è l’obbligo di dimostrazione per i subappaltatori che non vi siano cause di esclusione ed eventualmente di sostituire gli stessi qualora si rilevassero cause di esclusione a seguito di verifiche. Inoltreè fondamentale la clausola che prevederebbe la possibilità del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore uin caso di inadempimento dell’appaltatore, ma anche nel solo caso di richiesta del subappaltatore stesso, provvedimento che potrebbe snellire la burocrazia dei pagamenti, dare la certaezza dei pagamenti stessi ai subappaltatori, nonché snellire il lavoro dei tribunali per cause riguardanti mancati pagamenti dei subappaltatori.

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