martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: la regolamentazione del Subappalto e della Fornitura in Opera.

Baustelle

 

 

 

Si ha subappalto quando il valore del sub-contratto è superiore al 2% del contratto di appalto, ovvero superiore ai 100.000 euro e quando la mandopera incide per un importo > del 50% di detto importo del sub-contratto.

Per cui il concetto è che l’appaltatore, per poter far eseguire parti di lavoro riguardanti il proprio appalto, può ricorrere al subappalto ammesso che abbia espresso tale volontà nell’istanza di partecipazione alla gara.

Al fine di evitare infiltrazioni malavitose, nell’ambito degli appalti, la stazione appaltante provvede a rilasciare un’autorizzazione al subappalto dopo aver verificato tutta la documentazione fornita all’uopo dal subappaltatore e nel momento in cui la stessa risulti negativa.

L’articolo 118 del Codice degli appalti riprende parte della legge 55/1990, legge storica che ha regolato per diversi anni l’istituto del subappalto e evidenzia le caratteristiche dei due tipi di sub-contratto.

In particolare il comma 11 dell’articolo 118, evidenzia che si parla di subappalto quando il valore del subcontratto abbia un’incidenza della manodopera > 50% del contratto.

Altro limite alternativo al 2% del contratto di appalto, è quello limite degli euro 100.000, per cui avremo comunque subappalto qualora l’importo del sub-contratto pur essendo inferiore al 2% dell’importo del contratto di appalto ma che sia comunque maggiore dell’importo di euro 100.000.

Detto articolo oltre agli importi contrattuali suddetti, evidenzia anche l’incidenza della manodopera nell’ambito dell’importo totale del subcontratto.

Un’incidenza della manodopera inferiore al 50% del subcontratto, rende chiaro che pone la questione di una prevalenza della fornitura nel sub-contratto e porre l’ipotesi di una fornitura in opera.

Detto ciò, la fornitura in opera pertanto non sarebbe altro che una prestazione attraverso il quale un sub affidatario fornisce un bene all’appaltatore, con prestazioni anche di manodopera al fine di rendere detto bene funzionale, ma con i limiti di questa < 50% dell’importo del subcontratto.

Nella differenza tra subappalto e fornitura in opera, pertanto, è fondamentale valutare la prevalenza della fornitura rispetto alla manodopera, e la metodologia di verifica di qual è la parte preponderante tra la fornitura (< o > 50%) e la posa in opera (< o > 50%).

Questi aspetti risultano fondamentali per la valutazione dei sub-contratti, visto che il limite tra l’artificioso aggiramento dell’appaltatore della normativa che prevede l’autorizzazione al subappalto per alcuni sub-contratti, talvolta può essere aggirato mediante la fornitura in opera che prevede, la mera comunicazione fatta alla stazione appaltante.

Articoli correlati

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here