martedì, Luglio 16, 2024

STAZIONI APPALTANTI:la trasmissione delle perizie di varianti all’Anac.

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Dall’applicazione dell’art. 37 del D.L. 90/2014, divenuto Legge 114/2014, una serie di obblighi per le Stazioni Appaltanti in particolare ricordiamo che detto articolo prevede l’invio, in tema di appalti, all’Anac delle perizie di variante elaborate per gli appalti.

Ricordiamo che i casi che prevedono l’applicazione del suddetto articolo, sono le perizie di variante approvate dalle Stazioni Appaltanti per importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria ed importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale e nei seuenti casi:

  •  il superamento del 10% è dato dall’approvazione di più variante, e di cui una sia riconducibile a quelle individuate da ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvro, ex art. 132, comma llett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici;
  • per gli appalti per importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria, per le varianti non soggette a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, per importo inferiore al 10% dell’importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCp.;
  • Per le tipologie di varianti non contemplate ex art. 132, comma 1, lett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonché ex art. 205 del Codice dei contratti pubblici i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

La documentazione da inviare come appunto previsto dal comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014 da parte delle Stazioni Appaltanti è convenuto mediante i seguenti elaborati:

  • quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
  • atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
  • relazione del Direttore dei Lavori ex art. 161 comma 3 del dPR207/2010;
  • relazione del Responsabile del Procedimento con i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi
  • 7 e 8, del DPR207/2010.
  • l’atto di validazione del progetto esecutivo.

 Il mancato o parziale adempimento, del suddetto obbligo è passibile di una sanzione pecuniaria di importo sino ad euro 25.822 .

Invece l’invio di allegati o dati non non veritieri per la relazione del Responsabile del procedimento sanzionata di importo massimo di euro 51.545,00 .

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