martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER……..: richiedere gli interessi per ritardati pagamenti dei S.a.l.

Geodäsie Vermessungstechniker

 

 

 

 

Analizziamo se possibile richiedere interessi per ritardati pagamenti alle imprese da parte dei Committenti.

Il nuovo regolamento dpr 207/2010 (art.143 e art.144) va a riprendere le regolamentazioni dei pagamenti degli acconti agli appaltato.

In particolare sancisce che dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, la stazione appaltante in persona del Responsabile del Procedimento, deve emettere il certificato di pagamento entro i 45 giorni successivi.

Il pagamento da parte della stazione appaltante dello stesso dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla data di emissione del certificato di pagamento.

In caso di ultimazione lavori invece il termine di pagameto deve essere effettuato dalla stazione appaltante entro 90 giorni dall’emissione di collaudo anche provvisorio ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore però deve aver prestato la garanzia fidejussoria del lavoro eseguito, diversamente il termine dei 90 giorni scatterà dalla successiva consegna della suddetta garanzia.

Gli interessi, a carico della stazione appaltante, se ad essa imputabili,  saranno di tipo legale per ogni giorno di ritardo di emissione del certificato di pagamento rispetto ai 45 giorni suddetti e saranno di tipo moratorio dopo i 60 giorni.

Diversamente gli interessi per il ritardato pagamento del certificato rispetto ai 30 giorni previsti, se imputabile alla stazione appaltante, saranno legali qualora il ritardo sia entro i 60 giorni, diverranno moratori a partire da questo termine in poi.

In caso di ultimazione lavori e quindi di pagamento di rata di saldo, gli interessi per il ritardato pagamento del certificato rispetto ai 90 giorni previsti, se imputabile alla stazione appaltante, saranno legali qualora il ritardo sia entro i 60 giorni, diverranno moratori a partire da questo termine in poi.

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2 COMMENTS

  1. E’ illegittima una previsione implicante l’esonero della responsabilità della S.A. nei confronti dell’appaltatore per ritardato pagamento, non potendo ritenersi idonea giustificazione la circostanza che il ritardo sia imputabile a fatti ricollegabili agli enti finanziatori dell’opera.

    • Dovrebbe entrare più nel dettaglio…se vuole che le possiamo dare un Ns parere..si ricordi di iscriversi alla Ns newsletter se vuole saperne di più sull’argomento. – Saluti
      EDILBUILD.IT

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