martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: ancora modifiche alle categorie specialistiche?

chantier

 

 

 

 

Con la conversione in legge del  Decreto Legge n° 47/2014 in legge n° 80 del  23.5.2014 riguardante le ” Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015″, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°121 del 7.5.2014,  (sara efficace a partire dal 28.5.2014) sono introdotte  all’art 12 alcune “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”.

  • In particolare vengono ribadite  quelle che sono indicate come :strutture, impianti e opere speciali ovvero le  categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
  • Vediamo le novità in tema di  affidamento di contratti pubblici di lavori non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori o maggiore a 150.000 euro riguardanti le categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.
  • Dette categorie, se di importo maggiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori o maggiore a 150.000 euro da indicare nelle gare come scorporabili (al fine della costituzione di associazione di tipo verticale tra le Imprese), sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni nei limiti del 30% dell’importo contrattuale ed i relativi subappalti non sono frazionabili.
  • Risultano altresì, abrogate gli articoli 1 e 3 dell’articolo 109 del Dpr207/2010
  • Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato;
  • Le disposizioni di cui ai commi suddette si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Per approfondire la materia leggi anche i seguenti approfondimenti:

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